Responsabilità medica
La giurisprudenza sia di legittimità che di merito si è occupata spesso della responsabilità del medico, enucleando principi di diritto che costituiscono il fondamento della c.d. colpa medica.
Per esemplificazione, si riporta in questa sede una sentenza della Suprema Corte che illustra molto bene quando e in che termini debba essere ravvisata una responsabilità del professionista.
"La responsabilità del medico chirurgo per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde (il medico) solo se versa in colpa grave quando il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire" (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845).